Ripetizioni ad Alunni di Altre Scuole: la Checklist del Docente

Ripetizioni ad alunni di altre scuole: 8 controlli prima di iniziare, i casi grigi (plessi, supplenze, esami) e il conflitto di interessi spiegato bene.

Simone Frosini11 min di lettura
Docente alla scrivania di casa controlla una checklist su un blocco prima di una lezione privata del pomeriggio
In questo articolo8 sezioni, 11 min
  1. Cosa dice la norma, in tre righe
  2. La checklist in 8 controlli
  3. I casi grigi che creano più dubbi
  4. Il conflitto di interessi, oltre l'art. 508
  5. Come comunicarlo al dirigente senza imbarazzi
  6. Come ti aiuta LezioniPro
  7. Domande frequenti
  8. Conclusione

Dare ripetizioni ad alunni di altre scuole è la strada che la legge lascia aperta ai docenti di scuola. È aperta, ma ha delle regole. Il divieto riguarda gli alunni del tuo istituto. Per tutti gli altri servono una comunicazione al dirigente e qualche controllo da fare prima, non dopo. Questa è la checklist da usare a ogni nuovo studente, con i casi grigi che in sala professori creano più dubbi.

In sintesi
  • Puoi seguire alunni di altre scuole, mai quelli del tuo istituto (art. 508, comma 1, D.Lgs. 297/1994).
  • Il dirigente va informato con nome e provenienza degli alunni: è una comunicazione, non una richiesta di permesso.
  • "Istituto" vuol dire tutto l'istituto: plessi, sedi staccate e indirizzi diversi compresi.
  • Un tuo studente privato non può essere giudicato da te: scrutini ed esami svolti in violazione sono nulli (comma 5).
  • La checklist va rifatta ogni anno e a ogni cambio di scuola, tuo o dello studente.
Un docente può dare ripetizioni ad alunni di altre scuole?

Sì. Un docente di scuola può dare lezioni private ad alunni che frequentano un altro istituto, mai a quelli del proprio. Deve informare il dirigente scolastico comunicando nome e scuola di provenienza di ogni studente, e non può giudicarlo in scrutini o esami. Lo prevede l'art. 508 del D.Lgs. 297/1994, verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.

Cosa dice la norma, in tre righe

La regola sta nell'art. 508 del Testo Unico della scuola, consultabile su Normattiva (testo riletto il 12 ottobre 2026). I commi che ti servono sono quattro:

CommaCosa diceCosa vuol dire per te
1Niente lezioni private ad alunni del proprio istitutoIl controllo si fa sull'istituto, non sulla classe
2Chi assume lezioni private informa il dirigente, con nome e provenienza degli alunniUna comunicazione scritta, aggiornata a ogni nuovo studente
3Il dirigente può vietarle per esigenze di funzionamento, sentito il consiglio di istitutoIl dirigente non ti autorizza, ma può fermarti
5Nessun alunno può essere giudicato dal docente da cui ha avuto lezioni privateScrutini ed esami svolti in violazione sono nulli

La spiegazione completa, con il modello di comunicazione da copiare, è nella guida sulla normativa delle lezioni private per i docenti. Qui ci concentriamo sul lavoro pratico: cosa controllare prima di dire sì a una famiglia.

Docente fa lezione privata a una studentessa con la felpa di un'altra scuola in una stanza studio con lavagna bianca
Lo studente di un'altra scuola è il caso normale: si può, con la comunicazione al dirigente.

La checklist in 8 controlli

Da fare al primo contatto con la famiglia, prima di fissare la prima lezione. Ci vogliono cinque minuti.

  1. Chiedi la scuola e la classe. Nome dell'istituto, plesso o sede, indirizzo di studio. Non basta "va al liceo".
  2. Confrontala con il tuo istituto per intero. Se insegni in un istituto comprensivo, sono "tuoi" anche gli alunni degli altri plessi. In un istituto superiore con più indirizzi, anche quelli dell'altro indirizzo.
  3. Controlla le altre scuole in cui lavori. Se hai uno spezzone o un completamento di cattedra su due istituti, il divieto vale per entrambi.
  4. Pensa al prossimo anno. Uno studente di terza media che si iscriverà proprio nel tuo istituto superiore lo segui fino a giugno, poi le lezioni si chiudono.
  5. Verifica i ruoli d'esame. Commissioni dell'esame di Stato, esami di idoneità, esami integrativi: se rischi di trovarti davanti un tuo studente privato, lo dici prima, non al momento della prova.
  6. Aggiorna la comunicazione al dirigente. Nome, cognome e scuola di provenienza del nuovo studente, con il periodo in cui lo segui. Solo i dati che la norma chiede.
  7. Conserva le prove. Copia della comunicazione con protocollo o ricevuta della PEC, più l'elenco degli studenti seguiti anno per anno.
  8. Metti in regola il fisco. Ricevuta per ogni pagamento e compensi dichiarati: per i docenti titolari di cattedra c'è l'imposta sostitutiva del 15% (Legge 145/2018). Cosa si rischia altrimenti è nella guida sulla multa per lezioni private in nero.

La frase da ricordare: il divieto segue l'istituto, non la classe, e la comunicazione segue lo studente, non l'anno.

Blocco con una checklist spuntata, una penna, una tazza di caffè e un registro su una scrivania di legno
Otto controlli al primo contatto con la famiglia: cinque minuti che ti evitano un problema a giugno.

I casi grigi che creano più dubbi

La norma è breve, la vita scolastica no. Questi sono i casi che tornano più spesso.

SituazioneSi può?Cosa fare
Alunno di un altro plesso del tuo istituto comprensivoNoÈ alunno del tuo istituto: rifiuta con gentilezza e indica un collega di un'altra scuola
Alunno di un'altra scuola della stessa cittàSìComunicazione al dirigente con nome e scuola di provenienza
Supplente annuale che cambia scuola a settembreDipendeRifai il controllo sulla nuova scuola: chi era "esterno" può diventare tuo alunno
Supplenze brevi in più scuole durante l'annoDipendeSe entri come supplente nella classe di un tuo studente privato, segnalalo subito al dirigente di quella scuola
Studente privato che cambia scuola e arriva nel tuo istitutoNon piùChiudi le lezioni dal momento dell'iscrizione
Tuo studente privato in una commissione d'esame in cui sei membroNon puoi giudicarloSegnalalo prima della prova: il comma 5 rende nulla la valutazione
Lezioni online a uno studente di un'altra regioneSìStesse regole: la comunicazione al dirigente vale anche online
Ex alunno che ha finito il ciclo nel tuo istitutoSìNon è più alunno del tuo istituto: comunicazione come per gli altri
Due insegnanti parlano in sala docenti vicino alla macchina del caffè, una ascolta e annuisce
Il collega di un'altra scuola è la risposta più pulita quando la famiglia viene dal tuo istituto.

Il conflitto di interessi, oltre l'art. 508

L'art. 508 è la regola specifica. Sopra c'è una regola generale che vale per tutti i dipendenti pubblici, docenti compresi: l'obbligo di astensione dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013, verificato il 12 ottobre 2026). Il dipendente si astiene dalle decisioni che possono coinvolgere interessi propri e in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio, cioè a scuola il dirigente.

In pratica, tre situazioni da evitare anche quando lo studente è di un'altra scuola:

  • Valutare per conto terzi. Correggere prove comuni, concorsi o gare in cui partecipa un tuo studente privato.
  • Consigliare la tua scuola. Indirizzare studenti privati verso il tuo istituto, o la tua classe, nell'orientamento.
  • Usare materiali riservati. Le verifiche comuni e le prove che prepari a scuola non vanno nelle lezioni private.

Nessuna di queste è scritta nell'art. 508, ma tutte ricadono nel principio dell'astensione. Nel dubbio, la regola è una sola: dillo prima al dirigente, per iscritto.

Docente a un bivio tra un edificio scolastico e uno studio di casa con cartelli senza scritte nella luce del mattino
Scuola e lezioni private possono convivere: basta che le due strade non si incrocino sulla valutazione.

Come comunicarlo al dirigente senza imbarazzi

Molti docenti rimandano la comunicazione perché temono che sembri una confessione. Non lo è: è un adempimento previsto dalla legge, come la dichiarazione dei redditi. Tre consigli per farla bene:

  • Una comunicazione all'anno, più gli aggiornamenti. A settembre o ottobre l'elenco completo, poi una riga per ogni nuovo studente.
  • Tono neutro. "Comunico ai sensi dell'art. 508, comma 2, del D.Lgs. 297/1994 di impartire lezioni private ai seguenti alunni..." e l'elenco. Il testo completo è nel modello della guida sulla normativa.
  • Canale tracciabile. PEC, email istituzionale o consegna in segreteria con protocollo.

Se ti chiedi come regolarti con le tasse quando le lezioni crescono, la guida sulle lezioni private senza partita IVA mette in fila le soglie e le alternative.

Docente consegna una lettera al dirigente scolastico nel suo ufficio con grandi finestre
Una comunicazione scritta e protocollata: il dirigente è informato, tu hai la prova di averlo fatto.
Gli errori più comuni

Controllare la classe e non l'istituto: l'alunno dell'altro plesso è comunque tuo. Comunicare una volta e mai più: lo studente arrivato a febbraio non è coperto dalla comunicazione di ottobre. Scrivere troppi dati: la norma chiede nome e provenienza, non voti, indirizzi o diagnosi. Accorgersi tardi del conflitto: scoprire allo scrutinio che stai valutando un tuo studente privato rende nulla la valutazione. Dimenticare il fisco: la comunicazione al dirigente non sostituisce la ricevuta e la dichiarazione dei compensi. Questo articolo è informativo e non è consulenza legale o fiscale: per il tuo caso parla con il dirigente o con un commercialista.

Come ti aiuta LezioniPro

Il controllo sugli studenti è più facile quando l'elenco è in un posto solo e aggiornato. LezioniPro, l'app di RegisPro per le ripetizioni, tiene insieme le cose che servono a un docente di scuola che fa lezioni private nel pomeriggio:

  • L'elenco degli studenti con le lezioni fatte, sempre a portata di mano quando aggiorni la comunicazione al dirigente.
  • La tua agenda separata da quella della scuola, con le disponibilità che decidi tu.
  • Le famiglie prenotano da sole dal tuo link: niente messaggi alle 22 per spostare un'ora.
  • Il conto ore e il prospetto del mese per famiglia, utili anche per ricevute e dichiarazione.
  • Promemoria automatici prima di ogni lezione, in presenza o online.

Con LezioniPro il lavoro amministrativo delle lezioni private si riduce a pochi minuti al mese. LezioniPro non prende commissioni, il pagamento va direttamente a te ed è incluso in RegisPro Premium. Trovi come funziona nella pagina dell'app per ripetizioni.

Lezioni private in ordine, anche sulla carta

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Domande frequenti

Un docente può dare ripetizioni ad alunni di un'altra scuola?

Sì. L'art. 508 del D.Lgs. 297/1994 vieta ai docenti solo le lezioni private ad alunni del proprio istituto. Con gli alunni di un'altra scuola si può, a due condizioni: informare il dirigente scolastico comunicando nome e provenienza degli alunni, e non giudicarli mai in uno scrutinio o in un esame. Il dirigente può vietarle solo per esigenze di funzionamento della scuola, sentito il consiglio di istituto.

Il docente deve chiedere l'autorizzazione al dirigente per le lezioni private?

No, per le lezioni private il docente non chiede un'autorizzazione: informa il dirigente e gli comunica nome e provenienza degli alunni, come prevede l'art. 508, comma 2, del D.Lgs. 297/1994. L'autorizzazione serve invece per le libere professioni. Il dirigente può comunque vietare o interrompere le lezioni private se lo richiedono le esigenze di funzionamento della scuola, sentito il consiglio di istituto.

Cosa succede se un mio studente privato finisce nella mia classe?

Le lezioni private con quello studente vanno interrotte, perché da quel momento è un alunno del tuo istituto e l'art. 508, comma 1, le vieta. Se devi valutarlo, segnala subito il caso al dirigente: il comma 5 stabilisce che nessun alunno può essere giudicato dal docente da cui ha ricevuto lezioni private, e che gli scrutini o gli esami svolti in violazione sono nulli.

È legale dare lezioni private in Italia?

Sì, dare lezioni private in Italia è legale. Bisogna dichiarare i compensi e rilasciare una ricevuta per ogni pagamento. I docenti di scuola titolari di cattedra possono applicare ai compensi l'imposta sostitutiva del 15% prevista dalla Legge 145/2018. In più devono rispettare l'art. 508 del D.Lgs. 297/1994: niente lezioni ad alunni del proprio istituto e comunicazione al dirigente.

Quanto chiedere all'ora per ripetizioni?

Le tariffe orarie delle ripetizioni vanno di solito da 10 a 25 euro tra scuole medie e superiori, secondo le fasce pubblicate da Letuelezioni (ottobre 2026), e salgono per università e preparazione ai test. Contano materia, città, esperienza e modalità: in presenza o online. Un docente di ruolo con esperienza di esami può stare nella parte alta della fascia, scritta in un listino chiaro. Come costruirlo è nella guida su quanto chiedere per le ripetizioni.

Conclusione

Dare ripetizioni ad alunni di altre scuole è lecito e diffuso, ma si regge su tre gesti: controllare l'istituto e non solo la classe, informare il dirigente a ogni nuovo studente, non trovarsi mai a giudicare chi segui nel pomeriggio. Stampa la checklist in 8 controlli, tienila accanto all'agenda e rifalla a settembre, quando cambiano classi, scuole e commissioni.

Se hai un caso dubbio che qui non trovi, scrivimi a simone@regispro.it.

  • docenti lezioni private
  • incompatibilità docenti lezioni private
  • conflitto di interessi docente
  • art. 508 d.lgs 297/1994
  • ripetizioni
Simone FrosiniDocente di scuola secondaria a Firenze e sviluppatore. Ho creato RegisPro perché passavo più tempo a cercare voti, appunti e file sparsi che a preparare le lezioni.Tutti i suoi articoli

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