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art. 508 d.lgs 297/1994

Lezioni Private Docenti: Normativa, Art. 508 e Comunicazione

Un docente può dare lezioni private, ma non ai propri alunni, e deve informare il dirigente (art. 508). Regole, fisco al 15% e modello di comunicazione pronto.

Simone Frosini6 ottobre 202613 min di lettura
Docente alla scrivania di casa scrive al laptop la comunicazione sulle lezioni private al dirigente

Sulle lezioni private dei docenti la normativa sta quasi tutta in un solo articolo, il 508 del Testo Unico della scuola. In sala professori girano due leggende opposte: «di ruolo non si può» e «basta non farle ai tuoi alunni». Sono sbagliate tutte e due. Qui trovi la norma, cosa puoi fare e il modello di comunicazione al dirigente.

In sintesi:

  • Lezioni private sì, ma mai ad alunni del tuo istituto, anche di altre classi.
  • Si informa il dirigente con nome e provenienza degli alunni: non si chiede un'autorizzazione.
  • Il dirigente può vietarle per esigenze di funzionamento della scuola.
  • Se giudichi in scrutinio o all'esame un tuo studente privato, il giudizio è nullo.
  • Docenti titolari di cattedra: imposta sostitutiva del 15% sui compensi.

Un docente può dare lezioni private?

Un docente di scuola può dare lezioni private, ma non ai propri alunni né ad altri alunni del suo istituto. Deve informare il dirigente scolastico, comunicando nome e scuola di provenienza di ogni studente. Il dirigente può vietarle solo per esigenze di funzionamento, sentito il consiglio di istituto. Lo stabilisce l'art. 508 del D.Lgs. 297/1994.

Cosa dice l'art. 508 del D.Lgs. 297/1994

L'articolo si intitola "Incompatibilità" ed è in vigore dal 3 giugno 1994. Il testo che segue è quello pubblicato su Normattiva, verificato il 27 settembre 2026. Questi sono i commi che riguardano le lezioni private:

1. Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.

2. Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.

3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico o il preside possono vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto.

4. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale.

5. Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.

6. Al personale ispettivo e direttivo è fatto divieto di impartire lezioni private.

Il linguaggio è quello del 1994. Oggi "direttore didattico o preside" si legge dirigente scolastico. Il provveditorato agli studi non esiste più con quel nome: le funzioni che la norma attribuiva al provveditore oggi fanno capo all'amministrazione scolastica periferica, cioè agli uffici scolastici regionali e territoriali.

Lo stesso articolo, al comma 15, consente le libere professioni previa autorizzazione del dirigente, se compatibili con la funzione e l'orario di servizio. È da qui che nasce la confusione tra "comunicare" e "chiedere l'autorizzazione".

Docente cammina nel corridoio della scuola verso l'ufficio del dirigente con una cartellina in mano
La comunicazione sulle lezioni private va al dirigente scolastico: oggi è lui il preside e il direttore didattico della norma.

Informare non vuol dire chiedere il permesso

Per le libere professioni il comma 15 parla di autorizzazione: senza il sì del dirigente non si parte. Per le lezioni private il comma 2 parla di informare e comunicare: il docente le assume e ne dà notizia. Non deve aspettare una risposta.

Il dirigente però non è uno spettatore: il comma 3 gli consente di vietarle o interromperle per esigenze di funzionamento, sentito il consiglio di istituto. In una frase: per le lezioni private il docente informa il dirigente, non gli chiede il permesso, ma il dirigente può vietarle per esigenze di funzionamento della scuola.

La comunicazione è l'unico obbligo formale verso la scuola, ed è anche la tua tutela.

Cosa puoi, cosa non puoi, cosa devi fare

SituazioneSi può?Cosa devi fareRiferimento
Alunni di altre scuoleSìInformare il dirigente con nome e scuola di provenienzaart. 508, commi 1 e 2
Alunni delle tue classiNoRifiutare, anche se la famiglia insisteart. 508, comma 1
Alunni del tuo istituto, di altre classi o sezioniNoRifiutare: il divieto riguarda l'istituto, non la classeart. 508, comma 1
Tuo studente privato che finisce in tuo scrutinio o in una tua commissione d'esameNon puoi giudicarloSegnalarlo subito, prima dello scrutinio o dell'esame: se lo giudichi, l'atto è nulloart. 508, comma 5
Il dirigente vieta le lezioni per esigenze di funzionamentoNo, finché vale il divietoSospendere; se non sei d'accordo, informarti sul ricorso all'amministrazione scolastica perifericaart. 508, commi 3 e 4
Docenti con incarico ispettivo o direttivoNoNon assumere lezioni privateart. 508, comma 6

Il caso più insidioso è lo scrutinio o la commissione: il commissario esterno alla maturità, o il ragazzo seguito d'estate per il debito che l'anno dopo cambia scuola e ti ritrova in cattedra. La norma non guarda alle intenzioni: se il giudizio lo dai tu, è nullo. Per questo conviene tenere un elenco ordinato di chi hai seguito e quando, su un quaderno o su un'app per ripetizioni come LezioniPro, l'app di RegisPro per le ripetizioni. Quello che conta è che l'elenco esista e sia aggiornato.

Docente e studente di un'altra scuola durante una lezione privata di matematica nel soggiorno di casa
Lezioni private sì, ma solo ad alunni di altre scuole: il divieto vale per tutto il tuo istituto, non solo per le tue classi.

Come comunicarlo al dirigente in 6 passi

Non esiste un modulo ministeriale: se la tua scuola ne ha uno interno, usalo. Altrimenti basta una comunicazione scritta, fatta così.

  1. Verifica che nessuno degli studenti frequenti il tuo istituto, in nessuna classe, sezione o plesso. Chiedilo alla famiglia al primo contatto, prima di fissare la prima lezione.
  2. Raccogli per ogni studente solo i dati che la norma chiede: nome e cognome e scuola di provenienza. Non servono indirizzi, voti o altro.
  3. Scrivi la comunicazione al dirigente, citando l'art. 508, comma 2, con l'elenco degli studenti e il periodo in cui fai lezione. Il modello è qui sotto.
  4. Protocolla la comunicazione: inviala via PEC o dalla tua email istituzionale all'indirizzo della scuola, oppure consegnala in segreteria chiedendo il numero di protocollo.
  5. Aggiorna la comunicazione ogni volta che arriva un nuovo studente o che uno smette. Una comunicazione di ottobre non copre lo studente che arriva a febbraio per la verifica di fisica.
  6. Conserva una copia di ogni comunicazione con data e protocollo, insieme all'elenco degli studenti seguiti anno per anno.
Docente controlla sul tablet l'elenco degli studenti delle lezioni private prima di aggiornare la comunicazione
Prima di ogni comunicazione, un controllo sull'elenco: chi è nuovo, chi ha smesso, da quale scuola arriva.

Il modello di comunicazione da copiare

Copialo, sostituisci le parti tra parentesi quadre e protocollalo. Contiene solo i dati che chiede la norma, nome e scuola di provenienza, anche per ragioni di privacy: meno dati giri, meno ne devi proteggere.

Al Dirigente Scolastico dell'[Istituto]

Oggetto: Comunicazione di svolgimento di lezioni private ai sensi dell'art. 508, comma 2, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297

Il/La sottoscritto/a [Nome Cognome], docente di [materia] in servizio presso questo istituto, comunica di impartire lezioni private nel periodo [periodo, es. da ottobre 2026 a giugno 2027] ai seguenti alunni:

[elenco alunni e scuola di provenienza, es.:
- Nome Cognome, Liceo Scientifico ..., città
- Nome Cognome, Istituto Comprensivo ..., città]

Dichiara che nessuno degli alunni indicati frequenta questo istituto e si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dell'elenco.

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 508, comma 5, nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private, e si impegna a segnalare ogni situazione di questo tipo.

I dati degli alunni sono limitati a quelli richiesti dalla norma e sono comunicati al solo fine dell'adempimento previsto dall'art. 508.

[Luogo], [data]

[Nome Cognome]
Busta e documento formale con timbro stilizzato per la comunicazione protocollata delle lezioni private
Protocollata e conservata: una comunicazione con data certa vale più di dieci promesse fatte a voce in corridoio.

Gli errori più comuni

Lezioni a un alunno di un'altra sezione dello stesso istituto: il divieto riguarda l'istituto intero, plessi compresi, non solo le tue classi. Dimenticare di aggiornare la comunicazione: lo studente arrivato a febbraio non è coperto da quella di ottobre. Pensare che serva un'autorizzazione e quindi, in attesa di una risposta che nessuno deve dare, non mandare nulla. Farsi pagare in contanti senza traccia: niente ricevuta, niente causale, e a fine anno non sai più quanto hai incassato né quanto devi dichiarare.

Il fisco: l'imposta sostitutiva al 15%

Secondo la scheda dell'Agenzia delle Entrate sull'imposta sostitutiva per ripetizioni e lezioni private, consultata il 27 settembre 2026, dal 1° gennaio 2019 i compensi per lezioni private e ripetizioni dei docenti titolari di cattedra nelle scuole di ogni ordine e grado sono soggetti a un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali pari al 15%, salvo che il docente scelga la tassazione ordinaria. L'imposta si versa entro i termini previsti per l'IRPEF.

La fonte è la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, commi da 13 a 16, che richiama anche l'obbligo per i dipendenti pubblici di comunicare all'amministrazione l'attività extraprofessionale di insegnamento.

Se non sei docente titolare di cattedra (supplente, part-time, partita IVA) il tuo caso va visto con un commercialista. Per le tariffe trovi le fasce per livello e materia nella guida su quanto chiedere per le ripetizioni.

Nota importante

Questo articolo è informativo e non è consulenza fiscale: per il tuo caso parla con un commercialista.

Come ti aiuta LezioniPro

La parte noiosa non è la norma, è tenere in ordine l'elenco: chi segui, da quando, quante ore, quanto ti ha pagato. LezioniPro è un'app per gestire le ripetizioni che non prende percentuali sulle lezioni: il pagamento va direttamente a te. Per un docente di scuola:

  • Elenco di famiglie e studenti già in ordine: nome e dati in un posto solo, pronti per la comunicazione al dirigente. La scuola di provenienza la chiedi tu al primo contatto.
  • Per i minorenni l'email del genitore è obbligatoria: sai sempre chi è il referente adulto.
  • Conto ore e prospetto del mese in PDF, lezione per lezione, e export CSV "Da fatturare" per il commercialista. LezioniPro non emette fatture né ricevute fiscali: prepara i dati.
  • Pagamenti tracciati: nel prospetto ci sono IBAN, importo e una causale univoca, la famiglia segnala "Ho fatto il bonifico" e tu segni pagato.

Con LezioniPro la comunicazione al dirigente si scrive in cinque minuti, perché l'elenco degli studenti e delle ore c'è già. LezioniPro è incluso in RegisPro Premium. Se stai decidendo tra presenza e distanza, leggi come dare ripetizioni online.

Calendario settimanale con le lezioni private del pomeriggio organizzate dopo l'orario scolastico del docente
Le lezioni private stanno nei pomeriggi liberi: un calendario ordinato è anche la prova che non toccano l'orario di servizio.

L'elenco degli studenti sempre pronto per il dirigente

LezioniPro tiene in ordine famiglie, studenti, ore e pagamenti con causale univoca: quando devi aggiornare la comunicazione sulle lezioni private hai già tutto davanti. Nessuna commissione sulle lezioni.

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Domande frequenti

Un docente può dare lezioni private?

Sì, un docente di scuola può dare lezioni private, con due limiti fissati dall'art. 508 del D.Lgs. 297/1994: non può darle ad alunni del proprio istituto e deve informare il dirigente scolastico, comunicando nome e provenienza degli alunni. Il dirigente può vietarle solo per esigenze di funzionamento della scuola, sentito il consiglio di istituto. Chi ha un incarico ispettivo o direttivo, invece, non può darle affatto.

Cosa dice l'articolo 508 del D.Lgs 297/94 in merito alle incompatibilità dei docenti?

L'art. 508 del D.Lgs. 297/1994 vieta ai docenti le lezioni private agli alunni del proprio istituto e impone di informare il dirigente con nome e provenienza degli alunni. Stabilisce che nessun alunno può essere giudicato dal docente da cui ha ricevuto lezioni private, pena la nullità di scrutini ed esami. Vieta inoltre attività commerciali, industriali e professionali e gli impieghi alle dipendenze di privati, mentre ammette le libere professioni compatibili, previa autorizzazione del dirigente.

Le lezioni private devono essere dichiarate?

Sì, le lezioni private vanno dichiarate due volte, in due sedi diverse. Alla scuola: il docente informa il dirigente e comunica nome e provenienza degli alunni, come chiede l'art. 508, comma 2. Al fisco: per i docenti titolari di cattedra i compensi sono soggetti dal 2019 a un'imposta sostitutiva del 15%, salvo opzione per la tassazione ordinaria, da versare entro i termini dell'IRPEF. Per il tuo caso concreto parla con un commercialista.

Come posso essere in regola per dare lezioni private?

Per essere in regola con le lezioni private devi fare tre cose. Verifica che nessun alunno frequenti il tuo istituto. Invia al dirigente una comunicazione scritta con nome e scuola di provenienza di ogni alunno, protocollata, e aggiornala a ogni nuovo studente. Dichiara i compensi: per i docenti titolari di cattedra c'è l'imposta sostitutiva del 15%. Conserva copia della comunicazione e tieni traccia dei pagamenti ricevuti.

Gli insegnanti possono svolgere un secondo lavoro?

Dipende dal lavoro. L'art. 508 del D.Lgs. 297/1994, al comma 10, vieta ai docenti l'attività commerciale, industriale e professionale e gli impieghi alle dipendenze di privati. Il comma 15 consente invece le libere professioni, previa autorizzazione del dirigente, se non pregiudicano la funzione docente e sono compatibili con l'orario di servizio. Le lezioni private sono un caso a parte, con la sola comunicazione. Per i casi concreti vale anche la disciplina generale delle incompatibilità dei dipendenti pubblici, l'art. 53 del D.Lgs. 165/2001: parlane con il tuo dirigente.

Conclusione

La normativa sulle lezioni private dei docenti si riduce a poche regole: mai agli alunni del tuo istituto, sempre una comunicazione scritta al dirigente aggiornata quando l'elenco cambia, mai giudicare chi hai seguito privatamente. Non serve un'autorizzazione, ma il dirigente può vietarle per esigenze di funzionamento. Copia il modello, protocollalo e conserva la copia: dieci minuti che ti tolgono ogni dubbio per l'anno.

Se hai domande o vuoi raccontarmi come organizzi le tue lezioni private accanto alla scuola, scrivimi a simone@regispro.it.

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