Convenzione FSL (ex PCTO): Cosa Deve Contenere, con Modello
La convenzione FSL (ex PCTO) è l'accordo tra scuola e struttura ospitante: obiettivi, studenti, tutor, sicurezza, DVR e assicurazione. Clausole, firme e schema.

Ogni percorso di formazione scuola-lavoro comincia con una firma: quella sulla convenzione tra la scuola e l'ente che ospita lo studente. È il documento che quasi tutti copiano dall'anno prima, ed è anche quello dove le norme degli ultimi tre anni hanno aggiunto più cose. Qui trovi cosa deve contenere oggi, chi lo firma e uno schema da cui partire.
Cos'è la convenzione FSL
La convenzione di formazione scuola-lavoro (FSL), ex PCTO, è l'accordo tra la scuola e la struttura ospitante che fissa obiettivi, studenti, periodo, tutor, sicurezza e assicurazione del percorso. Se l'ente è un'impresa, vi si allega l'integrazione del DVR per gli studenti (L. 145/2018, c. 784-quater) e non può prevedere lavorazioni ad elevato rischio (c. 784-novies).
In sintesi:
- La convenzione la firmano il dirigente scolastico e il legale rappresentante della struttura ospitante.
- Va firmata prima che lo studente inizi, insieme alla formazione generale sulla sicurezza.
- Se l'ente è un'impresa, si allega la sezione del DVR dedicata agli studenti.
- Gli studenti non possono essere adibiti a lavorazioni ad elevato rischio: il divieto non ha eccezioni.
- INAIL e responsabilità civile verso terzi sono a carico della scuola (DI 195/2017, art. 5, c. 6).
La convenzione nella norma: da dove arriva
La convenzione è prevista fin dall'inizio dell'alternanza: il D.Lgs. 77/2005, art. 1, c. 2 dice che i percorsi si svolgono "sulla base di apposite convenzioni" con imprese, enti pubblici e privati, terzo settore, ordini professionali, musei e istituti culturali, enti sportivi riconosciuti dal CONI, e che i periodi di apprendimento "non costituiscono rapporto individuale di lavoro" (verificato su Normattiva il 19 ottobre 2026).
Dal 2025/2026 i PCTO si chiamano formazione scuola-lavoro (DL 127/2025), ma la convenzione resta lo stesso documento. Le convenzioni già firmate con la dicitura PCTO non vanno rifatte per il solo nome: la legge dice che la vecchia denominazione si intende sostituita ovunque. Per il quadro completo del cambio di nome leggi la guida a cos'è la formazione scuola-lavoro.
Se nella tua scuola gli enti convenzionati sono sparsi tra email e cartelle, la piattaforma FSL di RegisPro li tiene in un registro unico: ci torniamo in fondo.

Cosa deve contenere una convenzione FSL
Non esiste un modello unico obbligatorio per legge, ma i contenuti sono vincolati da più norme. Questa tabella mette in fila le clausole che non possono mancare e da dove arrivano.
| Clausola | Cosa scrivere | Norma |
|---|---|---|
| Parti | scuola (con dirigente) e struttura ospitante (con legale rappresentante) | D.Lgs. 77/2005, art. 1 |
| Oggetto e finalità | percorso di formazione scuola-lavoro coerente con il PTOF e con il profilo dell'indirizzo | L. 145/2018, c. 784-bis |
| Studenti e periodo | numero di studenti, classi, date, orari, sede | DI 195/2017 |
| Tutor | tutor interno designato dalla scuola e tutor esterno indicato dall'ente, con i rispettivi compiti | DI 195/2017, art. 4, c. 6 |
| Rapporto studenti per tutor esterno | non oltre 5 a 1 per rischio alto, 8 a 1 per rischio medio, 12 a 1 per rischio basso | DI 195/2017, art. 5, c. 4 |
| Formazione sulla sicurezza | generale a cura della scuola prima del percorso, specifica a cura dell'ente all'ingresso; la convenzione può dire chi sostiene i costi | DI 195/2017, art. 5, c. 1 |
| DVR | per le imprese, sezione del documento di valutazione dei rischi dedicata agli studenti, allegata | L. 145/2018, c. 784-quater |
| Divieto di alto rischio | nessuna adibizione a lavorazioni a elevato rischio individuate nel DVR | L. 145/2018, c. 784-novies |
| Assicurazione | INAIL e responsabilità civile verso terzi a carico della scuola, anche per attività fuori sede previste dal progetto | DI 195/2017, art. 5, c. 6 |
| Sorveglianza sanitaria | nei casi previsti dalla normativa, a cura dell'ASL | DI 195/2017, art. 5, c. 5 |
| Obblighi dell'ente | accoglienza, rispetto del progetto, informazione al tutor interno su assenze e criticità | DI 195/2017 |
| Durata e recesso | validità della convenzione, modalità di rinnovo e di recesso | prassi |
| Riservatezza e dati | trattamento dei dati personali dello studente secondo il GDPR | Reg. UE 2016/679 |
La parte che si sbaglia più spesso è quella sul DVR: la convenzione copiata dal 2022 non la prevede, perché il comma 784-quater è arrivato con il DL 48/2023.

Chi firma cosa: convenzione, patto e percorso
La convenzione è uno di tre documenti che si tengono insieme. Confonderli porta a firme mancanti proprio nel giorno in cui lo studente dovrebbe partire.
| Documento | Tra chi | Chi firma | Quando |
|---|---|---|---|
| Convenzione | scuola e struttura ospitante | dirigente scolastico e legale rappresentante dell'ente | prima dell'avvio, vale anche per più studenti e più anni |
| Percorso formativo personalizzato | per il singolo studente | tutor interno e tutor esterno | prima dell'avvio di quello studente |
| Patto formativo | scuola e studente | studente e, se minorenne, genitore | prima dell'avvio di quello studente |
Una convenzione può coprire molti studenti e più anni scolastici; il patto formativo e il percorso personalizzato sono invece per ogni studente e ogni percorso.
Schema di convenzione FSL da cui partire
Questo è uno schema di articoli, non un testo pronto da firmare: va adattato alla tua scuola e fatto rivedere da chi in istituto segue gli atti. L'ordine è quello che si trova nelle convenzioni ben fatte.
- Premesse: riferimenti normativi (D.Lgs. 77/2005, L. 107/2015, L. 145/2018 commi 784 e seguenti, DI 195/2017, DM 774/2019, DL 127/2025), PTOF della scuola.
- Oggetto: la struttura ospitante si impegna ad accogliere studenti in formazione scuola-lavoro su proposta della scuola.
- Natura del rapporto: il percorso non costituisce rapporto di lavoro (D.Lgs. 77/2005, art. 1, c. 2).
- Studenti, periodi e sede: numero massimo di studenti, rapporto con il tutor esterno, periodi e luoghi.
- Tutor: designazione e compiti di tutor interno e tutor esterno.
- Obblighi della scuola: formazione generale sulla sicurezza, assicurazione INAIL e RC, percorso personalizzato.
- Obblighi della struttura ospitante: formazione specifica, dispositivi di protezione, rispetto del percorso, comunicazioni al tutor interno.
- Sicurezza e DVR: allegato con la sezione del DVR per gli studenti; divieto di lavorazioni ad elevato rischio.
- Obblighi dello studente: rinvio al patto formativo e alla Carta dei diritti e dei doveri.
- Trattamento dei dati: informativa e ruoli secondo il GDPR.
- Durata, rinnovo e recesso.
- Firme del dirigente scolastico e del legale rappresentante.
Il divieto che non ha eccezioni
Il comma 784-novies della L. 145/2018, inserito dal DL 159/2025, vieta di adibire gli studenti in formazione scuola-lavoro a lavorazioni ad elevato rischio individuate nel DVR. La norma non prevede deroghe: una clausola che le ammetta "sotto supervisione" non va firmata.

Come si arriva alla firma: il flusso in 6 passi
- Individua l'ente con il tutor e il referente FSL: coerenza con l'indirizzo prima di tutto.
- Verifica i requisiti: per le imprese, se sono iscritte al Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro presso le Camere di commercio e se il DVR ha la sezione per gli studenti.
- Concorda il progetto: attività, periodo, numero di studenti, tutor esterno.
- Compila la convenzione sullo schema della scuola, con l'allegato DVR.
- Raccogli le firme del legale rappresentante e del dirigente, poi protocolla.
- Prepara i documenti del singolo studente: patto formativo e percorso personalizzato, poi la partenza.
La piattaforma ministeriale per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (alternanza.miur.gov.it) offre funzioni per convenzioni e patti formativi: molte scuole la usano accanto ai propri modelli.

Gli errori più frequenti sulle convenzioni
- Copiare la convenzione di cinque anni fa: manca il DVR per gli studenti e magari il riferimento al divieto di alto rischio.
- Far partire lo studente "in attesa della firma": senza convenzione firmata non c'è percorso, e la copertura assicurativa diventa un problema.
- Non sapere quali enti hanno una convenzione valida: ogni anno si rifanno firme già fatte, o si parte con una scaduta.
- Superare il rapporto studenti per tutor: dieci ragazzi con un solo tutor esterno in un'attività a rischio medio non è ammesso.
- Dimenticare il patto formativo: la convenzione vale per l'ente, il patto per ogni studente.

Come ti aiuta Libretto con enti e progetti
Libretto, la formazione scuola-lavoro di RegisPro, tiene in un unico posto quello che di solito sta in dieci cartelle. Il tutor crea il progetto con l'ente, e l'ente resta nel registro enti della scuola: l'anno dopo lo ritrovi, con i progetti già fatti. Gli studenti si candidano ai progetti e inseriscono le ore dal loro portale, il tutor le approva.
Libretto non genera e non firma le convenzioni: quelle restano i documenti della scuola, firmati dal dirigente. Quello che fa è tenere collegati enti, progetti, studenti e ore, così che per ogni alunno tu veda il totale del triennio rispetto al minimo e stampi il PDF di classe per il consiglio. Come funziona: Libretto FSL.
Enti e progetti FSL in un registro unico
Con Libretto ogni progetto è legato al suo ente nel registro della scuola, e le ore degli studenti arrivano già collegate al percorso giusto.
Scopri LibrettoPer i compiti di chi segue lo studente dopo la firma leggi la guida al tutor FSL; per il monte ore da raggiungere, le ore FSL obbligatorie nel 2026.
Domande frequenti
Cos'è una convenzione per tirocinio?
Nella scuola è l'accordo scritto tra l'istituto e la struttura che ospita lo studente, chiamato convenzione di formazione scuola-lavoro (ex PCTO). Stabilisce obiettivi, periodo, studenti coinvolti, tutor, regole di sicurezza e copertura assicurativa. Senza convenzione firmata il percorso non può partire: è la base su cui si scrivono patto formativo e percorso personalizzato.
Quali documenti sono necessari per il PCTO?
Per un percorso di formazione scuola-lavoro, ex PCTO, servono la convenzione tra scuola e struttura ospitante, con l'integrazione del DVR per gli studenti se l'ente è un'impresa, il patto formativo firmato dallo studente, il percorso formativo personalizzato, il registro delle presenze e la valutazione del tutor esterno. Prima si fa la formazione generale sulla sicurezza.
Il PCTO viene pagato?
No, lo studente non riceve una retribuzione. I periodi di apprendimento in situazione lavorativa della formazione scuola-lavoro, ex PCTO, non costituiscono rapporto individuale di lavoro (D.Lgs. 77/2005, art. 1, c. 2). Diverso è l'apprendistato di primo livello, che è un vero contratto di lavoro retribuito e porta al diploma.
Per quali scuole è obbligatoria l'alternanza scuola-lavoro?
La formazione scuola-lavoro, ex alternanza ed ex PCTO, è obbligatoria in tutte le scuole secondarie di secondo grado, licei compresi, nel triennio finale: almeno 90 ore nei licei, 150 nei tecnici, 210 nei professionali (L. 145/2018, art. 1, c. 784). Nei percorsi per adulti non è requisito per l'esame di maturità.
Il PCTO ha cambiato nome?
Sì. Dall'anno scolastico 2025/2026 il PCTO si chiama formazione scuola-lavoro (FSL), per effetto del DL 127/2025. Nelle convenzioni nuove si usa il nome FSL; quelle firmate con la dicitura PCTO restano valide, perché la legge dice che la vecchia denominazione si intende sostituita ovunque compaia. Ore e obblighi non cambiano.
Conclusione
Una buona convenzione FSL è breve, aggiornata e completa: parti, progetto, tutor, sicurezza con il DVR, assicurazione, dati. Le norme sono state ritoccate nel 2023 e nel 2025, e la convenzione copiata dagli anni scorsi è il punto debole più comune. I testi sono su Normattiva e sul portale della piattaforma ministeriale per l'alternanza.
Nota
Questo articolo è informativo: lo schema di convenzione va adattato alla tua scuola e verificato con il dirigente e con chi in istituto cura gli atti e la sicurezza.
Stai rivedendo le convenzioni FSL della tua scuola e hai un dubbio su una clausola? Scrivimi a simone@regispro.it, ti rispondo personalmente.
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