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Cyberbullismo a scuola: legge 71/2017, prevenzione e cosa fare

Cyberbullismo scuola: legge 71/2017, novità DLgs 99/2025, protocollo in 6 passi, 12 strategie di prevenzione e numeri utili. Guida operativa docenti.

Simone Frosini8 giugno 202623 min di lettura
Docente italiana e studenti analizzano insieme casi di cyberbullismo a scuola in classe

Una mattina di novembre una ragazza di terza media smette di entrare a scuola. La madre chiama la docente coordinatrice e racconta che da settimane una foto della figlia girava in un gruppo di classe su una piattaforma di messaggistica, ritoccata con scritte umilianti. Nessuno aveva segnalato. La docente apre il diario di classe e ricostruisce: cali di rendimento, isolamento, due assenze sospette. Il cyberbullismo a scuola funziona così, sotto il radar degli adulti, finché qualcosa esplode. Secondo i dati Save the Children e Generazioni Connesse 2025 oltre il 22 per cento degli adolescenti italiani ha subito almeno un episodio di bullismo online, il 9 per cento in modo ripetuto. Questa guida ti dà gli strumenti operativi per riconoscere, intervenire e prevenire entro le prime 48 ore, applicando la normativa aggiornata al DLgs 99/2025.

In pillole:

  • Cos'è: aggressione intenzionale e ripetuta condotta tramite mezzi digitali, con asincronia, persistenza e audience pubblica
  • Normativa cardine: Legge 71/2017 (referente d'istituto, ammonimento, oscuramento 48h), DLgs 99/2025 (servizio 114, riforma condotta)
  • Ruolo docente: prima sentinella, segnala entro 24 ore al referente cyberbullismo e al dirigente scolastico
  • Sanzioni: ammonimento Questore (14-18 anni), sospensione con attività di cittadinanza, risarcimento civile dei genitori
  • Prevenzione: educazione digitale curriculare, Safer Internet Day, patto digitale di classe, peer educator

Cos'è il cyberbullismo: definizione legale e psicologica

Il cyberbullismo è definito dall'articolo 1 della Legge 71/2017 come "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica". È la prima legge in Europa a dare una definizione normativa esplicita del fenomeno. Quattro elementi giuridici lo caratterizzano: condotta digitale, vittima minorenne, intento di pressione o danno, carattere ripetitivo o pervasivo.

Definizione operativa

Il cyberbullismo a scuola è un comportamento aggressivo intenzionale, condotto tramite social, chat, piattaforme di messaggistica o gaming, ripetuto nel tempo o con effetto persistente per via della propagazione digitale, ai danni di un minore percepito come più vulnerabile dall'autore o dal gruppo.

Definizione visiva del cyberbullismo a scuola con elementi chiave asincronia persistenza audience
I quattro elementi che distinguono il cyberbullismo dal conflitto online occasionale

Le linee guida MIM 2024 elencano 8 forme di cyberbullismo che ogni docente dovrebbe saper riconoscere. Flaming: scambio di messaggi violenti e offensivi in spazi pubblici come commenti social o forum. Harassment: molestie ripetute con messaggi privati. Denigration: diffusione di pettegolezzi, foto manipolate, video editati per ridicolizzare. Impersonation: creazione di profili falsi a nome della vittima per pubblicare contenuti compromettenti. Exposure o outing: diffusione di informazioni private o intime senza consenso. Exclusion: esclusione deliberata da gruppi chat, eventi online, server di gaming. Cyberstalking: persecuzione digitale persistente con minacce, anche velate. Doxing, sexting non consensuale e revenge porn sono forme aggiunte dalle linee 2024 che possono configurare reati penali specifici e che meritano sempre denuncia immediata.

Cyberbullismo vs Bullismo: 5 differenze chiave

Confronto visivo tra bullismo tradizionale e cyberbullismo a scuola con cinque differenze chiave
Le cinque caratteristiche che rendono il cyberbullismo più persistente del bullismo tradizionale

Trattare il cyberbullismo come un bullismo "uguale ma online" porta a interventi sbagliati. Cinque differenze cambiano profondamente la dinamica e di conseguenza la risposta educativa.

CaratteristicaBullismo tradizionaleCyberbullismo
TempoOre di scuola, momenti specifici24 ore su 24, 7 giorni su 7
PersistenzaEpisodio passa e svanisceDato digitale resta, screenshot circolano
AudienceLimitata al gruppo presentePotenzialmente illimitata e pubblica
AnonimatoBullo identificabileAccount falsi, identità nascosta
EmpatiaReazione vittima visibile, frenaDistanza dello schermo, disinibisce

Asincronia: il cyberbullismo non ha pause. Anche a casa, di notte, in vacanza, la vittima resta esposta. Manca il "rifugio" che la scuola tradizionalmente toglieva al bullo. Persistenza: una foto pubblicata può essere salvata, condivisa, ripostata. Anche se la rimuovi, esistono copie. La vittima vive nel timore costante del riemergere del contenuto. Audience pubblica: un commento offensivo in classe lo sentono venti persone. Su un social pubblico arrivano a centinaia o migliaia in poche ore. Lo "spettatore passivo" si moltiplica esponenzialmente. Anonimato apparente: profili falsi, nickname, account nuovi creati ad hoc rendono difficile identificare l'autore. La sensazione di impunità abbassa la soglia di aggressione. Assenza di feedback empatico: nel bullismo fisico il bullo vede la reazione della vittima, e in qualche caso ferma l'azione. Online la mediazione dello schermo neutralizza il segnale empatico, e la condotta si intensifica.

Legge 71/2017: cosa dice davvero

La Legge 29 maggio 2017 numero 71 è il pilastro normativo italiano sul cyberbullismo. Ogni docente dovrebbe conoscerne almeno gli articoli operativi.

Articolo 1: definizione di cyberbullismo come riportata sopra. Stabilisce che la legge si applica esclusivamente ai minori, con tutela rafforzata della vittima.

Articolo 2: ogni minore ultraquattordicenne, anche senza consenso dei genitori, può chiedere al titolare del trattamento o al gestore della piattaforma social l'oscuramento, la rimozione o il blocco del contenuto offensivo. La piattaforma ha 48 ore per agire. Se non risponde, il minore può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene entro le successive 48 ore.

Articolo 3: ogni istituto scolastico deve individuare tra i docenti un referente cyberbullismo, con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione, contrasto e formazione. Il referente è inserito nel PTOF e collabora con il Team Antibullismo. È un obbligo di legge, non una facoltà.

Articolo 4: il MIM elabora linee di orientamento aggiornate con cadenza biennale (ultime: 2024) e finanzia progetti scolastici di prevenzione. Le scuole devono integrare la formazione antibullismo nei PCTO, nell'educazione civica, nell'aggiornamento dei docenti.

Articolo 5: il dirigente scolastico che venga a conoscenza di episodi di cyberbullismo deve informare tempestivamente i genitori di tutti i minori coinvolti (vittima, autore, eventuali spettatori coinvolti) e attivare adeguate azioni educative. Il termine giurisprudenziale per "tempestivamente" è entro 48 ore.

Articolo 7: il Questore può convocare il minore tra i 14 e i 18 anni autore di condotte di cyberbullismo, alla presenza di un genitore, e ammonirlo formalmente. È una misura preventiva extra-penale: non lascia precedenti penali ma viene registrata. Se il comportamento si ripete, scatta la denuncia.

Cosa cambia dal 2025: DLgs 99/2025 e servizio 114

Aggiornamenti normativi 2025 sul cyberbullismo scuola con servizio 114 e Polizia Postale
Le novità del DLgs 99/2025: nuovo numero unico 114, oscuramento accelerato, riforma condotta

Il Decreto Legislativo 99/2025 integra e rafforza la Legge 71/2017 con cinque novità operative. Servizio 114 Emergenza Infanzia attivo h24: numero unico nazionale gratuito per segnalare emergenze legate a minori, inclusi episodi di cyberbullismo. Risponde personale specializzato di Telefono Azzurro che attiva direttamente Polizia Postale, servizi sociali e scuola se necessario. Ogni docente dovrebbe averlo nel proprio elenco contatti scolastico.

App GenerazioniConnesse: ufficiale del MIM, permette agli studenti di segnalare anonimamente episodi di cyberbullismo direttamente alla propria scuola se l'istituto è registrato. Funziona anche come piattaforma di formazione con percorsi guidati per docenti, genitori, studenti.

Rafforzamento ruolo Polizia Postale: il numero 113 e la app YouPol ricevono segnalazioni dirette da minori, genitori, docenti. La Polizia Postale è competente per reati informatici, diffamazione online, sostituzione di persona, revenge porn. La denuncia può essere fatta anche online sul sito commissariatodips.it.

Oscuramento accelerato AGCOM: l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni può ordinare alle piattaforme la rimozione di contenuti gravemente lesivi entro 48 ore con procedura abbreviata. Si attiva su richiesta del Garante della Privacy, della scuola o direttamente del minore vittima.

Body shaming codificato: il DLgs 99/2025 inserisce esplicitamente il body shaming (denigrazione del corpo, dell'aspetto fisico, della disabilità) tra le forme di cyberbullismo, allineando il dato normativo alle linee guida MIM 2024 e introducendo aggravanti specifiche.

A questo si aggiunge la riforma del voto in condotta del 2024-2025: per condotte che configurino cyberbullismo, sospensioni fino a 2 giorni vengono sostituite da attività di cittadinanza, sospensioni superiori da volontariato in strutture convenzionate, integrate da percorsi rieducativi obbligatori.

Segnali per riconoscere una vittima e un autore

I segnali di chi subisce cyberbullismo sono in parte sovrapposti al bullismo tradizionale, ma con specificità digitali. La vittima raramente racconta spontaneamente, e il digitale aggiunge un livello di vergogna ulteriore (paura del giudizio dei pari, paura della condivisione "virale" della storia).

10 segnali nella possibile vittima

  1. Reazioni emotive intense allo smartphone: ansia quando arriva una notifica, controllo compulsivo, oppure rifiuto improvviso del telefono dopo periodo di uso normale
  2. Calo di rendimento improvviso non spiegabile con altre cause (lutto, malattia, cambi familiari)
  3. Isolamento dal gruppo classe: nessuno con cui parla in corridoio, banchi vuoti intorno, esclusione dai gruppi chat di classe
  4. Sonno disturbato e stanchezza diurna: difficoltà ad addormentarsi, risveglio notturno per controllare il telefono, sonnolenza in classe
  5. Rifiuto improvviso di andare a scuola o frequenti malattie psicosomatiche (cefalee, mal di pancia mattutino)
  6. Cancellazione o privatizzazione di profili social, o al contrario attivazione frenetica di profili nuovi
  7. Calo o aumento di peso non motivato, alterazioni dell'alimentazione legate al body shaming
  8. Riferimenti casuali al voler "sparire", "smettere", "non valere niente": campanello d'allarme di autolesionismo verbale o fisico
  9. Cambiamenti improvvisi di stile (taglio capelli, vestiti diversi, copertura del corpo) come tentativo di cambiare l'oggetto del bersaglio
  10. Pianti o nervosismo dopo l'uso del telefono anche di pochi minuti

6 segnali nel possibile autore

  1. Appartenenza a un gruppetto chiuso e impermeabile che esclude sistematicamente
  2. Vanto di episodi online davanti ai compagni, condivisione di screenshot "divertenti" su altri studenti
  3. Doppia identità online sospetta: profili nuovi, nickname, account "alternativi" non comunicati ai genitori
  4. Reazioni sproporzionate alle critiche del docente: rabbia, sarcasmo, ostilità
  5. Cambiamenti emotivi legati al gruppo dei pari: agitazione quando si parla di una specifica persona, sguardi complici durante interrogazioni
  6. Condotte aggressive minori in presenza che possono indicare l'amplificazione online (battute pesanti, sfottò ripetuti)

I segnali non sono prove. Servono per aprire un'osservazione strutturata: prendi nota nel diario di classe, confrontati col coordinatore, monitora due settimane, poi attiva il protocollo se le evidenze si confermano.

Protocollo di intervento in 6 passi

Protocollo di intervento in sei passi per gestire un caso di cyberbullismo a scuola
Il protocollo in 6 passi sequenziali, dall'ascolto privato al monitoraggio a 6 mesi

Il protocollo va seguito in ordine. Saltare un passo, in particolare la documentazione tecnica al passo 2, compromette l'intera procedura legale. Ogni passo va verbalizzato.

Passo 1: ascolto privato e segnalazione

Quando uno studente ti racconta di essere vittima di cyberbullismo, oppure quando un compagno ti riferisce una situazione, conduci l'ascolto in luogo privato, non in classe, non davanti ad altri colleghi. Non minimizzare, non dire "è solo internet", non giudicare, non chiedere "perché te la sei presa". Valida l'emozione: paura, vergogna, rabbia. Annota subito nel diario di classe data, ora, luogo, contenuto della segnalazione, eventuali testimoni. Comunica allo studente che il prossimo passo prevede di informare il dirigente, perché la legge te lo impone, ma rassicura sulla riservatezza del percorso.

Passo 2: documentazione tecnica

Salva subito le prove digitali, prima che vengano cancellate. Cattura screenshot dei contenuti (chat, post, commenti, foto, video) includendo nello screenshot data e ora visibili, nome dell'account, URL completo. Se possibile, fai una registrazione schermo. Salva tutto su un dispositivo scolastico o invia a te stesso via mail per timestamp. Non condividere materiale via piattaforme social, perché potresti diffondere ulteriormente. Trascrivi su un documento di sintesi: piattaforma, autore presunto, tipologia di condotta (flaming, denigration, eccetera), data del primo episodio, data dell'ultimo episodio, persone coinvolte. Questo dossier sarà la base di ogni azione successiva.

Passo 3: notifica DS entro 24 ore e Team Antibullismo

Entro 24 ore dalla segnalazione informa per iscritto (mail con protocollo) il dirigente scolastico e il referente cyberbullismo d'istituto. Allega il dossier del passo 2. Il DS attiva il Team Antibullismo (referente, psicologo CIC se presente, coordinatore di classe, eventualmente vicepreside). Il Team valuta il livello di gravità del caso (lieve, medio, grave) e decide le azioni da intraprendere. Mai gestire da soli un caso di cyberbullismo: oltre al rischio professionale, perdi la copertura giuridica della procedura formale. Mai parlare del caso in chat di docenti, sale insegnanti, gruppi WhatsApp informali.

Passo 4: misure educative, ammonimento Questore, denuncia

Il Team Antibullismo decide il livello d'intervento. Caso lieve (uno-due episodi minori): colloqui educativi con autore e vittima, comunicazione alle famiglie, monitoraggio. Caso medio (episodi ripetuti, contenuti diffamatori): sanzione disciplinare con sospensione sostituita da attività di cittadinanza, percorso rieducativo, possibile ammonimento del Questore (richiedibile direttamente o tramite Polizia Postale per minori 14-18 anni). Caso grave (revenge porn, sexting non consensuale, stalking, lesioni gravi all'identità): denuncia formale alla Polizia Postale al 113 o tramite app YouPol, contestuale segnalazione al Tribunale per i Minorenni. Per minori sotto i 14 anni la denuncia attiva una segnalazione ai servizi sociali e ai genitori.

Passo 5: oscuramento contenuti

In parallelo all'azione disciplinare e penale, agisci per rimuovere i contenuti dalla rete. Tre canali: richiesta diretta alla piattaforma (ogni social ha un modulo dedicato a cyberbullismo, di solito risponde entro 24-48 ore), Garante della Privacy se la piattaforma non risponde entro 48 ore (numero verde 800-225626 oppure modulo online sul sito garanteprivacy.it), AGCOM per oscuramento d'urgenza con procedura abbreviata 48 ore (DLgs 99/2025). La famiglia della vittima può procedere autonomamente per i contenuti che riguardano il proprio figlio, anche senza il consenso dell'autore o di altri genitori.

Passo 6: monitoraggio a 6 mesi e supporto psicologico

Il caso non si chiude con la sanzione. Il Team Antibullismo predispone un piano di monitoraggio a 3 e 6 mesi, con osservazione del clima di classe, del rendimento della vittima, della condotta dell'autore, dell'eventuale ricomparsa dei contenuti online. Lo sportello CIC (Centro Informazione e Consulenza, presente in molte scuole) offre supporto psicologico gratuito alla vittima, in alcuni casi anche all'autore. Se la scuola non ha CIC, attivare collegamento con consultorio ASL territoriale, sportello psicologico comunale, o associazioni come Telefono Azzurro al 19696.

12 strategie di prevenzione concreta

Strategie di prevenzione del cyberbullismo a scuola con peer educator e patto digitale
Le 12 strategie di prevenzione applicabili in classe e a livello di istituto

La prevenzione vale dieci volte un intervento riparativo. Queste 12 strategie sono in parte curriculari, in parte di clima di classe, in parte di sistema istituto.

  1. Educazione digitale curriculare: integra moduli di cittadinanza digitale nell'educazione civica, almeno 8 ore l'anno. Temi: identità online, privacy, hate speech, fake news, gestione del conflitto digitale.

  2. Safer Internet Day l'11 febbraio: ogni anno il MIM promuove la giornata internazionale per la sicurezza online. Coinvolge tutta la scuola con assemblee, dibattiti, lavori in classe. Materiali ufficiali sul portale Generazioni Connesse.

  3. Role play e simulazioni: i ragazzi imparano facendo. Allestisci scenari "cosa faresti se", con discussione collettiva, per costruire repertori di azione costruttivi davanti a episodi reali.

  4. Patto digitale di classe: insieme alla classe, scrivi 8-10 regole condivise sull'uso di chat, social, gruppi di classe (orari, contenuti vietati, gestione del conflitto, cosa fare se si vede un caso). Firma collettiva, pubblicazione in classe.

  5. Monitoraggio chat di classe e regole: spesso il cyberbullismo nasce nei gruppi di classe su piattaforme di messaggistica. Stabilisci una regola chiara: i gruppi devono avere un docente o un genitore come amministratore osservatore, oppure non si fanno gruppi solo studenti per comunicazioni didattiche.

  6. Formazione genitori: organizza almeno 2 incontri annuali sui rischi digitali. Materiali Generazioni Connesse, MIM, Garante Privacy. Coinvolgi un esperto Polizia Postale del territorio: spesso disponibili gratuitamente.

  7. Peer educator: forma alunni delle classi superiori come "tutor digitali" delle classi inferiori. Imparano a riconoscere segnali, a fare da ponte con i docenti, a gestire piccoli conflitti tra pari prima che escalino.

  8. Sportello CIC: se la scuola ha uno psicologo, garantisci accesso libero e riservato. Se non lo ha, attiva convenzione con consultorio ASL o associazioni territoriali.

  9. Integrazione PTOF e Patto educativo di corresponsabilità: la prevenzione non è un'attività spot. Va inserita nel PTOF triennale dell'istituto e nel Patto educativo firmato all'iscrizione. Vincola scuola, famiglia e studente.

  10. Programmi Generazioni Connesse: il MIM offre certificazioni gratuite (e-Policy, Safer Schools). Aderire dà alla scuola strumenti, formazione e visibilità nazionale.

  11. Certificazioni di cittadinanza digitale: AICA, Generazioni Connesse, programmi UE Erasmus offrono percorsi certificati per studenti. Spendibili anche nel curriculum.

  12. GDPR e oscuramento minori: insegna agli studenti i loro diritti. Hanno il diritto, anche da soli a partire dai 14 anni, di richiedere la rimozione dei contenuti che li riguardano. Saperlo cambia il senso di impotenza che alimenta la vittimizzazione.

Errori da NON fare

Sei errori che peggiorano il caso

Anche con le migliori intenzioni, alcuni errori sono frequenti e amplificano il danno. Conoscerli ti protegge.

Minimizzare: dire "sono ragazzate", "passa", "non ci pensare", "fingi indifferenza". Il cyberbullismo non passa da solo, l'indifferenza è impossibile davanti a una shitstorm digitale, la minimizzazione spinge la vittima al silenzio definitivo.

Gestire da soli senza il dirigente: sembra protettivo per lo studente ma scarica su di te tutta la responsabilità giuridica. La Legge 71/2017 e il DLgs 99/2025 prevedono espressamente l'attivazione del DS e del Team Antibullismo. Saltare il passaggio espone la scuola a contenzioso e ti lascia senza copertura.

Postare il caso in chat docenti o gruppi WhatsApp informali: viola il GDPR (dati di un minore), espone te a sanzioni del Garante Privacy, fa girare informazioni sensibili in canali non sicuri, può inquinare le prove digitali.

Riprendere il presunto autore davanti alla classe: l'esposizione pubblica innesca reazioni difensive, intensifica la dinamica di gruppo, può configurare violazione dei diritti del minore. I richiami vanno in privato e con il coordinatore.

Far parlare le due famiglie da sole: convocare insieme genitori di vittima e autore senza la mediazione del dirigente o del Team Antibullismo crea conflitti familiari incontrollabili, rischia denunce reciproche, sposta la responsabilità dalla scuola alla famiglia in modo improprio.

Denunciare alla Polizia prima di informare la scuola: se è un episodio non gravemente penale, prima si attiva il protocollo scolastico (con eventuale ammonimento del Questore), poi se necessario si denuncia. Andare direttamente alla Polizia Postale prima della scuola può essere appropriato solo per casi gravi (revenge porn, stalking, sexting non consensuale): in dubbio, chiama prima il 114 Emergenza Infanzia, che ti orienta.

Numeri utili e risorse ufficiali

Tieni questi contatti nel diario di classe e condividili con i colleghi.

  • 114 Emergenza Infanzia: numero unico nazionale gratuito attivo 24 ore su 24, gestito da Telefono Azzurro per conto del Dipartimento Famiglia. Per emergenze legate a minori, inclusi cyberbullismo gravi.
  • 113 Polizia Postale: per denunce di reati informatici, diffamazione online, revenge porn, stalking digitale.
  • App YouPol: ufficiale Polizia di Stato, permette segnalazioni anche anonime con allegati. Funziona su iOS e Android.
  • Telefono Azzurro 19696: numero gratuito attivo 24 ore su 24 per ascolto e supporto a minori in difficoltà.
  • Garante della Privacy 800-225626: numero verde per richiedere oscuramento contenuti se la piattaforma non risponde entro 48 ore.
  • Generazioni Connesse: portale ufficiale MIM con materiali, formazione, app di segnalazione, certificazioni e-Policy. Visita generazioniconnesse.it per accedere a corsi gratuiti per docenti, genitori, studenti.
  • MOIGE Movimento Italiano Genitori: associazione attiva nella prevenzione, offre consulenza gratuita e formazione nelle scuole.
  • MIM Linee guida 2024: documento di riferimento ufficiale per docenti e dirigenti, scaricabile dal sito ministeriale mim.gov.it.

Per approfondire la gestione del bullismo tradizionale e i 4 tipi classici, vedi la guida operativa bullismo a scuola: come riconoscerlo e cosa fare. Per la nuova riforma della condotta che si applica anche ai casi di cyberbullismo, vedi voto in condotta: la nuova legge. Per la documentazione disciplinare formale, come scrivere una nota disciplinare con esempi.

Come RegisPro aiuta nella prevenzione e gestione

Un caso di cyberbullismo si gioca sulla tempestività della documentazione e sulla tracciabilità delle comunicazioni. RegisPro nasce per il singolo docente che tiene il proprio registro personale, e su questo terreno offre strumenti pratici. Le note disciplinari si registrano in pochi secondi con data, ora, contenuto, tipologia; restano archiviate nel fascicolo dello studente con timestamp non modificabile, utilizzabile anche come traccia per il Team Antibullismo. Il diario di classe permette di annotare segnali "deboli" (calo di partecipazione, isolamento, episodi minori) prima che il caso esploda, costruendo un'osservazione longitudinale che fa la differenza nella valutazione del Team.

Le comunicazioni alle famiglie tramite la sezione email sono tracciate: data di invio, contenuto, eventuale lettura. Quando il dirigente o il Team Antibullismo ti chiede "quando hai informato i genitori e cosa hai scritto", la prova è già lì, archiviata. Per i docenti referenti cyberbullismo, la possibilità di centralizzare in un solo strumento note, comunicazioni, archivio segnalazioni rende il lavoro istituzionale meno frammentato. RegisPro non sostituisce il protocollo scolastico né il dirigente, ma riduce l'attrito amministrativo che troppo spesso fa ritardare la prima azione.

Se vuoi delegare la stesura formale di una nota disciplinare per un episodio di cyberbullismo, prova il generatore di note disciplinari gratuito di RegisPro, costruito sulle linee guida MIM 2024.

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Domande frequenti

Cosa deve fare la scuola in caso di cyberbullismo?

La scuola deve seguire un protocollo in cinque azioni coordinate. Primo, il docente che riceve la segnalazione informa entro 24 ore il referente cyberbullismo d'istituto e il dirigente scolastico, mai gestire da soli. Secondo, il Team Antibullismo documenta l'episodio raccogliendo screenshot, URL, data e ora delle pubblicazioni, mantenendo la prova digitale. Terzo, il dirigente convoca separatamente le famiglie di vittima e autore entro 48 ore. Quarto, in caso di contenuti gravi si attiva la Polizia Postale al 113 oppure tramite app YouPol e si richiede l'oscuramento alla piattaforma o al Garante della Privacy entro 48 ore. Quinto, il consiglio di classe valuta sanzioni educative e attiva un percorso rieducativo, mai punitivo soltanto. Tutto va verbalizzato e archiviato. Riferimento normativo: Legge 71/2017 articoli 3, 4 e 7, integrata dal DLgs 99/2025.

Quali sono i 7 tipi di cyberbullismo?

I sette tipi classificati nelle linee guida MIM 2024 sono: 1) flaming, ovvero scambio di messaggi violenti e offensivi su social o forum pubblici. 2) Harassment, molestie ripetute con messaggi privati o pubblici. 3) Denigration, diffusione di pettegolezzi, foto modificate o video per danneggiare la reputazione. 4) Impersonation, furto di identità con creazione di profili falsi a nome della vittima. 5) Exposure o outing, diffusione di informazioni private o intime senza consenso. 6) Exclusion, esclusione deliberata da gruppi chat, eventi online, community. 7) Cyberstalking, persecuzione digitale persistente con minacce. Le linee MIM 2024 aggiungono anche doxing (diffusione di dati personali per fini ostili), sexting non consensuale e revenge porn tra minori, che possono configurare reati specifici.

Quali sono le 10 regole contro il cyberbullismo?

Le 10 regole condivise da MIM e Generazioni Connesse sono: 1) parlare apertamente del fenomeno in classe almeno una volta all'anno. 2) Costruire un patto digitale di classe con regole condivise. 3) Nominare un referente cyberbullismo come previsto dalla Legge 71/2017. 4) Aderire al Safer Internet Day l'11 febbraio. 5) Educare alle emozioni e all'empatia digitale. 6) Coinvolgere le famiglie in incontri formativi sul digitale. 7) Attivare lo sportello CIC con uno psicologo scolastico. 8) Formare studenti peer educator. 9) Inserire la prevenzione nel PTOF e nel Patto educativo di corresponsabilità. 10) Intervenire tempestivamente anche su episodi minori senza minimizzare. Il principio guida è la tempestività: oltre il 70 per cento degli episodi di cyberbullismo segnalati alla scuola si risolve se l'intervento avviene nelle prime 48 ore.

Quando il cyberbullismo è reato?

Il cyberbullismo non è di per sé un reato unico, ma può configurare diversi reati a seconda delle condotte. Diffamazione aggravata ai sensi dell'articolo 595 del Codice penale per offese pubbliche. Sostituzione di persona ai sensi dell'articolo 494 in caso di profili falsi. Stalking ai sensi dell'articolo 612-bis per persecuzione persistente. Diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite, il cosiddetto revenge porn, ai sensi dell'articolo 612-ter. Trattamento illecito di dati ai sensi del GDPR e del Codice Privacy. Per i minori sotto i 14 anni non è prevista responsabilità penale, ma scatta la responsabilità civile dei genitori e l'ammonimento del Questore previsto dall'articolo 7 della Legge 71/2017. Tra 14 e 18 anni si applica la giurisdizione del Tribunale per i Minorenni con misure educative e percorsi di messa alla prova.

Cosa rischia un minore che fa cyberbullismo?

Un minore tra 14 e 18 anni autore di cyberbullismo può ricevere quattro tipi di conseguenze. Prima, l'ammonimento orale del Questore, una misura preventiva extra-penale prevista dall'articolo 7 della Legge 71/2017 con cui il Questore richiama il minore alla presenza di un genitore. Seconda, sanzioni disciplinari scolastiche secondo il regolamento d'istituto, fino alla sospensione, sostituite dal 2025 da attività di cittadinanza o volontariato come previsto dalla riforma del voto in condotta. Terza, in caso di reato denuncia alla Procura per i Minorenni con possibile messa alla prova, percorso di mediazione vittima-autore o sanzioni penali per i casi più gravi. Quarta, responsabilità civile dei genitori per il risarcimento dei danni subiti dalla vittima e dai familiari, anche in via patrimoniale. Per i minori sotto i 14 anni decade la responsabilità penale ma restano l'ammonimento e il risarcimento.

Conclusione

Il cyberbullismo a scuola si batte sul tempo. Quaranta-otto ore tra il primo segnale e l'attivazione del protocollo cambiano il destino di un caso. La Legge 71/2017 e il DLgs 99/2025 ti danno strumenti chiari: referente d'istituto, ammonimento del Questore, oscuramento accelerato, servizio 114, riforma del voto in condotta. Quello che fa davvero la differenza non sono le norme da sole, ma la combinazione tra un docente che vede i segnali, un Team Antibullismo che agisce in modo coordinato e una scuola che ha integrato la prevenzione nel proprio PTOF e nel proprio Patto educativo di corresponsabilità. Il resto, dal supporto psicologico al peer learning, è il tessuto che impedisce alla violenza online di radicarsi. Ogni docente che osserva, documenta, segnala è la prima linea di una scuola che non lascia indietro nessun ragazzo.


Sono Simone Frosini, docente e fondatore di RegisPro. Il registro personale del docente che riduce il tempo amministrativo e aiuta a tenere traccia di tutto, dalle note disciplinari ai segnali di disagio. Pensato per chi sta in classe ogni giorno e ha bisogno di strumenti che funzionano, non di un'altra piattaforma da imparare.

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